Variazione di dati anagrafici su istanza di parte previa acquisizione di idonea documentazione
Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile. La rettifica di dati personali riguarda la correzione di eventuali errori di dati anagrafici o la correzione di dati di stato civile della persona. Le rettifiche possono riguardare
- i dati di nascita (cognome, prenome, luogo e data di nascita, dati genitori)
- i dati di stato civile (matrimonio, divorzio, vedovanza, stato libero)
- il cognome per le donne coniugate/divorziate
- variazioni di cittadinanza
- variazioni rapporti di parentela
Qualora la rettifica riguardi un cittadino minorenne, occorre che l’istanza venga presentata in sua vece dal genitore o da un tutore.
I cittadini dovranno presentare un documento di riconoscimento.
Cittadini italiani: – Documento di riconoscimento italiano - – I cittadini italiani, nati in Italia o, se nati all’estero, che abbiano trascritto presso un Comune in Italia gli atti di stato civile, dovranno presentare la relativa istanza agli sportelli. Sarà poi cura degli uffici anagrafici richiedere ai Comuni competenti gli atti per poter effettuare le variazioni richieste.
Cittadini stranieri: per richiedere variazioni di dati anagrafici o di stato civile, occorre essere residenti nel Comune e presentare:
Per variazioni relative a Cognome, nome, luogo e data di nascita
- Documento di riconoscimento italiano
- Passaporto o carta d’ identità straniera già con le nuove generalità.
- Codice fiscale già rettificato.
- Titolo di soggiorno già rettificato.
– una dichiarazione consolare del proprio paese dalla quale risultino i dati di cui si chiede la variazione e nella quale la firma di chi ha sottoscritto il documento sia legalizzata presso la competente Prefettura, salvo il caso in cui il Paese non aderisca a particolari convenzioni.
oppure
– documenti originali prodotti nello Stato rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l’evento, legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del luogo, accompagnati da traduzione in lingua italiana:
o della stessa autorità italiana all’estero,
o da un traduttore ufficiale accreditato dal consolato italiano del luogo in cui si sono verificati i fatti,
o tradotti in Italia dal Consolato del Paese di appartenenza,
o tradotti in Italia da un traduttore ufficiale che renderà poi la traduzione giurata in Tribunale.
La legalizzazione dei documenti originali non è richiesta se il Paese di appartenenza aderisce a convenzioni internazionali che escludano tale necessità.
Vi sono dei moduli appositi per presentare la richiesta.
Il funzionario incaricato analizza la documentazione presentata, ne fa una copia conforme e entro un certo tempo (30 giorni successivi) emette un provvedimento motivato e aggiorna o varia la banca dati anagrafica.
Il procedimento è gratuito.
Per gli altri documenti di identità
La variazione dei dati anagrafici (nome, cognome, nazione di nascita) comporta la variazione del Codice Fiscale. L’ufficio anagrafico ANPR provvederà a rimettere il codice fiscale variato.
A fronte di una variazione di generalità è necessario variare la carta d’identità italiana, mentre non lo è nel caso di variazioni di stato civile.
Per i cittadini stranieri
Le variazioni di Generalità (Cognome, nome, luogo e data di nascita) dei cittadini non comunitari vengono comunicate alla Questura di competenza.
I cittadini non comunitari dovranno variare i dati anche sul titolo di soggiorno tramite una richiesta di aggiornamento dello stesso, e dovranno presentare:
- Passaporto già con le nuove generalità.
- Codice fiscale già rettificato.
- Dichiarazione consolare o documento originale tradotto e legalizzato.
Ai cittadini che variano le generalità l’Ufficio Anagrafe può rilasciare, su richiesta, un’attestazione dell’avvenuta variazione.
I cittadini comunitari in possesso di Attestazione Anagrafica non hanno l’obbligo di richiedere un nuovo attestato; possono utilizzare il vecchio attestato accompagnato dall’attestazione di cui sopra.